Art. 7.
(Misure di compensazione).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite misure di compensazione per i comuni situati entro cinquanta chilometri dal sito che ospita l'impianto nucleare. Le misure di compensazione sono previste, in prima istanza, per i comuni entro cinquanta chilometri dagli impianti nucleari di cui all'articolo 2, comma 1. Analoghe misure di compensazione sono altresì stabilite per i comuni confinanti con il sito che ospita il deposito unico nazionale di cui all'articolo 6.